03 novembre 2023

 

Società di scopo: a chi conviene?


Ci stiamo ormai abituando al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): tra le novità in materia di PPP c'è l'obbligo di costituire la società di scopo nelle operazioni di finanza di progetto relative ad affidamenti sopra soglia comunitaria (art. 194). Nelle altre operazioni di PPP, invece, rimane solo una facoltà rimessa all'aggiudicatario (art. 198).
Ebbene, già prima dell'approvazione di questa nuova disciplina mi è capitato di avere un acceso dibattito social sul tema: ho toccato con mano una volta di più che la società di scopo è uno strumento che spaventa fortemente le imprese e le disincentiva ad intraprendere un'iniziativa di PPP.
Allora la domanda è: a chi "conviene" la società di scopo (o società di progetto o società veicolo-SPV che dir si voglia)? Nella mia personale opinione e secondo la mia esperienza, la risposta è "a tutti"! E ben venga, dal mio punto di vista, l'innovazione del nuovo Codice sul punto: la società di scopo, difatti, è un elemento che ritengo fondamentale per la buona riuscita delle operazioni di project financing.
Ma partiamo dal principio. Cos'è la società di scopo ed a cosa serve? E' presto detto: si tratta fondamentalmente di uno strumento societario atto a consentire la separazione economica e giuridica dell'investimento realizzato tramite project financing e dei suoi flussi di cassa dal patrimonio e dalla situazione finanziaria del soggetto affidatario (c.d. ring fence). In parole ancora più semplici, consiste nel costituire una nuova società partecipata dagli operatori economici aggiudicatari che abbia quale unico oggetto sociale la realizzazione dell'operazione di finanza di progetto affidata: l'effetto è che la gestione economica dell'operazione rimane isolata dagli altri affari degli operatori soci.
Dal punto di vista dell'esecuzione delle attività oggetto di affidamento, le stesse vengono solitamente svolte dai soci della società di scopo tramite affidamenti a valle: la norma, infatti, prevede che si intendono eseguite in proprio dalla società anche quando affidati direttamente ai propri soci (e si noti che la nuova norma parla di soci "originari o subentrati", aprendo così ad una serie di altri scenari sulla modifica della compagine sociale della società, ma di questo ne parleremo magari un'altra volta).
Ebbene, chi si avvantaggia di tale strumento?

  1. In primis, è un beneficio per le stazioni appaltanti, che hanno maggiori garanzie: il buon esito dell'operazione e la gestione dell'affidamento, difatti, sono così totalmente slegati dalle vicende dei singoli operatori economici partecipanti e dipendono esclusivamente dalla corretta esecuzione delle obbligazioni relative allo specifico affidamento;
  1. è una garanzia di bancabilità: gli enti finanziatori in ogni caso hanno sempre preteso la costituzione della società di scopo per essere certi di circoscrivere il rischio del finanziamento ai soli rischi dello specifico progetto (sebbene, quasi sempre, il project finance in Italia sia contaminato da garanzie di tipo corporate). Dunque le banche non possono che essere felici di questa scelta del legislatore;
  1. è un vantaggio per gli operatori economici affidatari, in quanto consente di efficientare i costi ed i guadagni del progetto. Né comporta oneri aggiuntivi rilevanti per le imprese, in quanto i costi di costituzione e funzionamento della società di scopo sono inclusi nel piano economico finanziario e, dunque, coperti pienamente dai ricavi del progetto. Senza contare che gestire un contratto di così lunga durata con un mero RTI sarebbe effettivamente impensabile;
  1. è un beneficio per la collettività, perché minimizza i rischi di default dei progetti per ragioni esterne all'operazioni stessa.
Tutti i soggetti coinvolti, quindi, come anche l'interesse pubblico, beneficiano pienamente di questo strumento: come anticipato, conviene a tutti!
Qualche dubbio rimane comprensibile in caso di investimenti molto limitati nell'importo, da eseguirsi magari da una singola impresa affidataria e senza necessità di ricorrere a finanziamenti; in questo caso, però, penso che la vera domanda da porsi dovrebbe essere: vale la pena ricorrere ad uno strumento complesso e duraturo come il PPP in ipotesi del genere?
Tu che ne pensi?
A presto!

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