16 marzo 2022

L'OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE DI ESSERE PROTAGONISTE

Oggi parliamo di proposte di PPP su iniziativa privata ex art. 183, co. 5, del D.Lgs. 50/2016. Specifico proposte di PPP - non di project financing, come tanti sarebbero portati a pensare -, perché - è bene ricordarlo - la norma consente l'esercizio dell'iniziativa privata per tutti i contratti di PPP (quindi, concessioni, contratto di disponibilità, leasing in costruendo, etc.).

Partiamo dal principio: gli operatori economici possono spontaneamente presentare alle Amministrazioni proposte di PPP per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità oppure per la sola gestione di servizi, purché siano previsti connessi investimenti di rilievo (le proposte attinenti concessioni di servizi pure, infatti, non sono ammesse né tantomeno le mere forniture). Che tali opere e servizi siano o meno inseriti nella programmazione dell'Amministrazione è ormai indifferente: la proposta può riguardare entrambe le tipologie.

Quali sono i vantaggi? Questi i principali e meglio conosciuti, sebbene vi siano molte ulteriori sfaccettature che costituiscono indubbi benefici soprattutto per gli operatori economici:

  1. la Pubblica Amministrazione "risparmia" gli oneri progettuali ed ottiene la miglior proposta ipotizzabile grazie al know how del privato proponente;
  2. l'operatore economico viene ripagato del beneficio prestato all'Amministrazione con l'attribuzione di un diritto di prelazione sul successivo affidamento del contratto mediante gara pubblica. Per scrupolo, questo diritto di prelazione consiste fondamentale nel diritto di adeguare la propria offerta a quella di altri che eventualmente siano risultati aggiudicatari della gara ed avere così l'affidamento del contratto.

Prendere l'iniziativa può fare la differenza tra vincere e perdere.
(Thomas M. Davis)

Dunque, come agire per esercitare quest'iniziativa? Le proposte degli operatori economici devono contenere:

  1. un progetto di fattibilità tecnica ed economica: in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento, si tratterebbe nella sostanza di un progetto preliminare integrato con i contenuti del vecchio studio di fattibilità necessari all'analisi di convenienza del PPP rispetto all'appalto;
  2. una bozza di convenzione, corredata di relativa matrice dei rischi, elaborata secondo i criteri Eurostat per la corretta ripartizione dei rischi tra pubblico e privato;
  3. il piano economico-finanziario asseverato da un soggetto abilitato, contenente anche l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta ed i diritti sulle opere dell'ingegno: attenzione, questo documento non si riduce ad un mero business plan, ma la sua elaborazione richiede specifiche tecnicalità ed una conoscenza approfondita del mercato e del settore, per cui è necessario, in assenza di adeguate risorse interne, affidarsi a consulenti esperti;
  4. la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, documento troppo spesso sottovalutato ed invece fondamentale ai fini della configurazione e verifica del corretto trasferimento al privato del rischio operativo;
  5. le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari ai fini della presentazione della proposta: quello dei requisiti del proponente è un tema molto delicato che magari tratteremo in una prossima uscita;
  6. la cauzione provvisoria, calcolata sul valore della concessione;
  7. l'impegno a prestare una cauzione per un importo pari al 2,5% del valore dell'investimento risultante dal PEF nel caso di indizione di gara: questa cauzione sarà finalizzata a garantire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione in gara.

Cosa succede una volta che la proposta viene presentata all'Amministrazione? Di questo avremo modo di parlare in un prossimo articolo, ma per ora è importante tenere bene a mente due aspetti:

  • una proposta che sia carente di tutti i documenti descritti, prescritti dalla norma di riferimento, è improcedibile da parte dell'Amministrazione, che non la può valutare e non si può esprimere sulla stessa;
  • è consigliabile mantenere sempre la massima riservatezza su una proposta fino all'eventuale dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione.

Per oggi è tutto. Alla prossima!

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